Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already fully addressed by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Mannino inadmissible because it merely reiterated arguments already fully reasoned by the Court of Appeal of Palermo. The appellate court had provided specific and adequate motivation regarding the drug trafficking charge and the rejection of the minor offense hypothesis, rendering the new arguments generic and non-syndicable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already fully addressed by the lower court, as the appellate judgment provided specific and adequate motivation on the facts and legal characterization, leaving no room for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO ROSARIO nato a MONREALE il 26/04/1955 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; i n. 47/RG 21693
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rosario Mannino impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e per resistenza. Letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni:
a) della destinazione dello stupefacente sequestrato allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, i plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2 ;
b) del mancato inquadramento della fattispecie nella ipotesi della lieve entità ex art. 73, comma 5, cit. dPR. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis