Cassation appeal dismissed as withdrawn reasons cannot be raised in a concordato appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The appellants sought to challenge a conviction for drug possession and trafficking, but the lower court had already accepted their withdrawal of specific appeal grounds. The court ruled that in a 'concordato' (settlement) appeal, only non-withdrawn reasons can be raised, excluding claims regarding sentencing errors or conditions for acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In a concordato appeal, grievances regarding withdrawn reasons, conditions for acquittal, or sentencing errors not constituting illegality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAZIU BRIJAN nato il 23/11/1999 LLUBANI DONARD nato il 19/06/1991 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 43/RG 21640
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brijan Kaziu e di Donard Llubani avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. su rinuncia ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissib4 iiricorgii e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 /