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Ordinanza — n. 41321/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduce merits court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Buono inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the appellant's arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna regarding sentencing and recidivism. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; Art. 99 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce points of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments merits already decided recidivism sentencing Court of Cassation recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 337 c.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Buono avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 99 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO VINCENZO nato a NAPOLI il 28/10/1986 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 41/RG 21601

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Buono avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'avvenuta la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen. è stata argomentata a pag.2 con il richiamo ai precedenti del ricorrente, alla indole violenta ed aggressiva, alla incapacità di autocontrollo che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/