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Ordinanza — n. 41320/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for resistance to public official due to lack of intent and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hassan Khadrouf inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the grievances regarding lack of criminal intent were merely repetitive arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the defendant was condemned for failing to critically engage with the established facts and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must critically re-examine facts and law; repetitive grievances regarding intent already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official lack of criminal intent inadmissible appeal repetitive grievances court costs and fine Corte di Cassazione procedural defects prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADROUF HASSAN (CUI 059MQCO) nato il 24/07/1999 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 39/RG 21593

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Hassan Khadrouf avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: le doglianze in punto di an della responsabilità per mancanza del dolo del reato meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda P.7r..'4. 3 della sentenza, ove è stata evidenziata la mancanza di certificazione medica attestante ia presenza di patologie e/o disturbi tali da incidere sulla capacità di intendere e volere e sanc state congruamente rappresentate le ragioni per le quali la condotta minacciosa fosse ascrivibiie ad una scelta, volontaria e consapevole, del ricorrente ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ddie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaig della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2