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Ordinanza — n. 41319/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely reproductive of already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hada Achref inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the grievances were merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning. Consequently, the appellant was not allowed to contest the lower court's findings regarding his unauthorized departure from his residence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are merely reproductive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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reproductive grievances inadmissible appeal criminal procedure procedural costs Cassa delle ammende allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADA ACHREF (CUI 03NTYBD) nato il 08/10/1985 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 38/RG 21581

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Hada Achref avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 2 della sentenza, là dove i Giudici di appello danno atto che il ricorrente si era allontanato dall'abitazione, in cui era ristretto agli arresti domiciliari, senza che ricorresse una causa che giustificasse tale condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.