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Ordinanza — n. 41318/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded claim of double jeopardy regarding absorbed offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nisrine Mzoughi inadmissible due to manifestly unfounded arguments. The appellant claimed a violation of the principle of ne bis in idem, arguing that the offense of insult was not absorbed by the crime of resistance. The court rejected this, noting that insult is legally absorbed by resistance and that the lower court's reasoning was generic and repetitive.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem does not apply when one crime is legally absorbed by another, and appeals based on generic repetition of already rejected legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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ne bis in idem criminal absorption inadmissible appeal manifestly unfounded resistance and insult allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
5 e 6 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
5 e 6 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZOUGHI NISRINE nato a BOLOGNA il 16/11/2001 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 36/RG. 21569

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nisrine Mzoughi avverso la sentenza in epigra"e indicata per il delitto di resistenza e oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile: perché manifestamente infondato quanto all'asserita violazione del ne bis in »deq sostanziale, non essendo il reato di oltraggio assorbito in quello di resistenza (ex Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, P., Rv. 273769); perché generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con cor-etTh argomentazioni avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato le ragioni pc n te Q3 fondamento del trattamento sanzionatorio (pag. 5 e 6 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025