Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting alternative reading of evidence outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reinterpretation of evidence regarding aggressive conduct against police agents, but the court found this argument extraneous to judicial review. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already rejected by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must identify specific distortions of procedural emergencies; attempts to re-read all evidence as an alternative interpretation are inadmissible as they fall outside the scope of judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUSTIN CYRIL nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 32/RG. 21549
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cyril Augustin avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza e di lesioni personali aggravate dal nesso teleologico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti -anche logici- circa la condotta aggressiva e oltremodo violenta realizzata dallo Augustin nei confronti degli Agenti di Pg al momento del compimento di attività volte alla identificazione, pagg. 4 e 5 della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti con cui la difesa non si confronta; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202