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Ordinanza — n. 41315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and failure to cite specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for resistance and insult, arguing the crimes did not occur. The court rejected these generic complaints, noting the failure to cite specific grounds for the resistance charge and the repetition of already dismissed arguments regarding the number of witnesses.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for complaint are generic, repetitive, or fail to specify the exact legal errors addressed in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints resistance crime insult offense court costs motivi di cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
3 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 609 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
3 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATA SALOMAO DEBORA nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 30/RG. 21547

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Debora Nata Salomao avverso la sentenz è, . epigrafe indicata per il delitto di resistenza e oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile: -quanto alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza per mancanza di "opposizior ad un atto del pubblico ufficiale", la censura non è stata dedotta con l'atto di appefto , quindi, non è proponibile con il ricorso per cassazione ex art. 609 cod. proc. pen.; -quanto alla prospettata insussistenza del delitto di oltraggio per mancanza d i pù persone, la doglianza è generica e reiterativa di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni con cui la difesa non si confronta (v.pag. 3 della sentenza rve si dà atto della presenza di persone terze ed estranee alla vicenda nel momento ;r; la ricorrente offendeva l'onore degli agenti e assumeva atteggiamenti sprezzanti); -quanto alla esclusione della recidiva, le censure sono generiche avendo la Code appello esposto - con argomentazioni niente affatto illogiche e corrette- le ragioni pc:r.e a fondamento della decisione assunta ( cfr pag. 3 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces , daV e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre