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Ordinanza — n. 41313/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on escape charges as arguments merely reproduce lower court's correct reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Aniello Giordano inadmissible regarding three escape charges and recidivism. The lower court had correctly found that Giordano violated his authorized exit limits and possessed an aggravated criminal profile. The appellate court rejected the arguments as generic reproductions of already decided facts without critical engagement.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 99 comma 4 c.p.: Appeals must critically engage with lower court reasoning; generic complaints reproducing already decided facts are inadmissible, and recidivism requires proof of increased criminal capacity through prior convictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal escape crime recidivism assessment critical engagement procedural dismissal recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 99 comma 4 c.p.
3 e 4 ); perché- quanto alla censura inerente alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 De Chicca
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANIELLO nato il 11/11/1969 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 28/RG 21543

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Aniello Giordano avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato in ordine a tre distinte condotte di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perché - quanto al motivo in punto di an della responsabilità - le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda pag. 3 della sentenza, là dove i Giudici di merito, anche con il puntuale riferimento all'orientamento di legittimità, hanno escluso che la condotta realizzata il 12 gennaio del 2017 costituisse una mera violazione delle prescrizioni, ritenendo correttamente che la condotta integrasse il delitto di evasione dal momento che il Giordano- sebbene autorizzato ad uscire per recarsi al Serd- era rimasto fuori il luogo del domicilio ben oltre i limiti temporali stabili ; analogamente in modo congruo e corretto i Giudici hanno sussunto anche l'episodio del 14 e del 26 gennaio 2017 nel reato di evasione sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Pg procedente - pag. 3 e 4 ); perché- quanto alla censura inerente alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. - le doglianze sono generiche, non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della motivazione , e manifestamente infondate avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi di diritto ( ex multis, Sez. 3 , n 33299 del 16/11/2016 De Chicca); correttamente è stato stigmatizzato il nutrito curriculum del Giordano - che ha riportato molteplici condanne per reati contro il patrimonio, peraltro commessi in un arco di tempo apprezzabile- dandosi, dunque, atto di come le condotte sub iudice fossero sintomatiche ed evocative della accresciuta ed accentuata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente( cfr pag. 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025. DEPOS, .AT