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Ordinanza — n. 41312/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of prescription suspension and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Mazzoleni's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for prescription extinction and non-punishment, but the court found these claims either factually unfounded regarding the suspension of prescription or merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and Mazzoleni was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Legge 23 giugno 2017 n. 103; Codice di rito penale: La censura sull'estinzione per prescrizione è infondata se opera la causa di sospensione del corso della prescrizione; le doglianze meramente riproduttive di motivi già disattesi comportano l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription suspension law repetitive arguments dismissal non-punishment claim rejection procedural costs award pena pecuniaria sospesa sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Legge 23 giugno 2017 n. 103
art. 186, comma 7, del codice della strada
letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Mazzoleni avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato in ordine ai reati di oltraggio (capoc) e del reato di cui all'art. 186, comma 7, del cod.
art. 131 bis cod. pen
3 della sentenza di appello; perché -quanto al mancato riconoscimento della causa estintiva del reato per avvenuto risarcimento del danno e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI MARCO nato a LECCO il 19/08/1968 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 27/RG 21536

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Mazzoleni avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato in ordine ai reati di oltraggio (capoc) e del reato di cui all'art. 186, comma 7, del cod. della strada (capo b) esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perché - quanto alla dedotta estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata sub b) nel corso del giudizio di appello — la censura è manifestamente infondata, operando nel caso in esame la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge del 23 giugno 2017 n 103 - c.d. legge Orlando- in ragione del tempus commissi delicti (i.e. 25 aprile 2019)- cfr pag. 3 della sentenza di appello; perché -quanto al mancato riconoscimento della causa estintiva del reato per avvenuto risarcimento del danno e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen - le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda pag. 3 ove la Corte distrettuale indica in modo esaustivo e congruo i motivi sottesi al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità nonché la non congruità e non esaustività del risarcimento del danno non avvenuto nei confronti dell'Arma dei Carabinieri ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nov