Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion as discretionary sentencing review barred by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentence for the crime of evasion, arguing specific circumstances warranted a different outcome. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial court and cannot be reviewed on appeal unless the decision is arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Sentencing discretion in criminal proceedings is a matter of merit judgment, barred from appellate review unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 24/03/1969 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 24/RG 21511
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato (pag.
3) e comunque le statuizioni relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025