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Ordinanza — n. 41308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific legal qualification error manifestly eccentric from charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by HAOUID RABYE and AZTAOU YASSINE inadmissible regarding a criminal conviction. The applicants argued for a different legal classification of their actions under Article 73 of the relevant decree, but the lower court provided explicit reasoning supporting its original qualification. The Court ruled that the appeal failed because the alleged error was not immediately evident from the charges or the judgment's motivation, rendering the specific legal qualification argument inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on specific legal qualification errors are inadmissible unless the error is manifestly eccentric and immediately apparent from the charges and judgment motivation.

Parole chiave

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specific legal qualification manifestly eccentric error inadmissible appeal immediate evincibility Article 448 cod. proc. pen. imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309; premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
5 della sentenza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309
in epigrafe indicata in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309; premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309
in epigrafe indicata in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Yassine Aztaou e di Rabye Haouid avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
5 della sentenza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAOUID RABYE nato il 05/05/1982 AZTAOU YASSINE nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 23/RG 21501

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Yassine Aztaou e di Rabye Haouid avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309; premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza ( ex multis, Sez. 4, n 13749 del 23/03/2022, Ry.283023); ritenuto che, nel caso di specie, l'unico motivo dedotto, relativo appunto alla errata qualificazione giuridica, è aspecifico in quanto si limita a contestarne la mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal 5 comma dell'art. 73 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, a fronte di una motivazione, congrua ed esplicita, sul punto ( pag. 5 della sentenza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 Il Consiglie s