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Ordinanza — n. 41307/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and reiterative of previously rejected legal arguments regarding insult charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and merely a repetition of arguments already rejected by the lower court. The appellant, Antonio Amelio, challenged a second-instance judgment for the crime of insult, but the district court had already clarified that the offensive words were spoken in the presence of third parties and that mitigating circumstances were properly denied. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of arguments already examined and rejected, lacking any new factual or legal elements to justify a re-examination of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative arguments inadmissibility crime of insult procedural costs Corte di Cassazione second instance ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMELIO ANTONIO nato a TAVERNA il 01/03/1953 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 22/RG.21496

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Amelio avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale- conformemente al dato istruttorio- precisato che le parole oltraggiose vennero proferite alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti (pag. 3 della sentenza) nonchè esposto convincenti ragioni circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena (pag. 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.