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Ordinanza — n. 41306/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grievances and lack of occasionality in conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already rejected the claim for evading residence restrictions, noting the appellant's prior criminal record and lack of justification for his absence. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the new grievances were merely repetitive and failed to address the established facts regarding the appellant's non-occasional conduct.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are merely reproductive of reasons already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, and if the appellant fails to confront the established facts regarding the lack of occasionality in the conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances evading residence restrictions lack of occasionality procedural costs criminal record Cassa delle ammende inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 21/RG 21489

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Lucchetta avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 3 della sentenza là dove i Giudici di appello danno atto che il ricorrente si era allontanato dall'abitazione, in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare, senza che ricorresse una causa che giustificasse tale condotta e che lo stesso , non solo era gravato da allarmanti precedenti penali, ma aveva riportato diverse condanne per evasione, di guisa che mancava il presupposto della occasionalità della condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202