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Ordinanza — n. 41305/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible apodictic censure and lack of specific motivation references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the appellate court's sentencing reduction and continuations, arguing they lacked specific motivation regarding generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court had already provided detailed reasoning on the punitive treatment and the appellant's role as a criminal organization leader.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if based on apodictic censure or mere stylistic clauses lacking specific references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal apodictic censure specific motivation criminal organization sentencing reduction continuation of sentence motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 627 cod. proc. pen.
7, ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, intervenuta in funzione di giudice del rinvio ex art. 627 cod.
art. 627 cod. proc. pen
7, ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, intervenuta in funzione di giudice del rinvio ex art. 627 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI' BRUNO DANILO NATALE nato a REGGIO CALABRIA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 20/RG 21463

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bruno Danilo Natale Iannì impugna la sentenza in epigrafe indicata in ordine alla omessa motivazione quanto alla riduzione della pena disposta nella misura di 1/4 anziché di 1/3 per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che, a pag. 7, ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, intervenuta in funzione di giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha dato atto della gravità delle condotte, reiterate nel tempo in maniera stabile e continuata, ma anche della funzione apicale del ricorrente, che rivestiva il ruolo di "dirigente" nell'ambito delle associazioni criminose sub d) ed i) e svolgeva funzioni direttive - organizzative nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso sub K);

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 24 novembre 2025 Il Consigli estensore Il