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Ordinanza — n. 41302/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly evaluated the complaint regarding the agents' alleged error in identifying the residence location, finding no logical flaw in their reasoning. Consequently, the Supreme Court ruled that the appeal offered no new arguments or sufficient justification to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must present new grounds or sufficient reasoning; mere complaints already evaluated by the lower court without new elements are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new grounds insufficient reasoning standard court costs and fine Italian criminal procedure uscita illegale dal paese domicilio all'estero persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 17/RG 21452

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Lucchetta avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sentenza pag.3, là dove la Corte di appello argomenta in ordine alla assenza del dedotto "incolpevole errore" degli Agenti di Pg nella individuazione del luogo di domicilio in cui il Lucchetta era ristretto in regime di arresti donniciliari) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202