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Ordinanza — n. 41300/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for false testimony and calumny but failed to present new arguments. The court ruled that the lower court had already thoroughly evaluated the falsity of the statements and that the appellant did not meaningfully engage with the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already adequately assessed by the court of first instance without presenting new facts or legal arguments that could alter the outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony calumny inadmissible appeal lack of new grounds procedural costs Cassa delle ammende criminal appeal ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZA DAMIANO nato a AVOLA il 10/09/1988 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 14/RG 21447

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Rizza avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di falsa testimonianza e di calunnia; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sentenza pagg. 2 e 3, là dove la Corte di appello si sofferma sulla falsità delle dichiarazioni rese dal Rizza), con la quale il ricorrente non confronta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.