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Ordinanza — n. 41299/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for reiterative and specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Danilo Colanzigari's appeal inadmissible regarding his conviction for drug trafficking with aggravating circumstances. The appellant argued against the finding of intent and the recognition of the 'huge quantity' aggravator, but the court ruled these points were merely repetitive of arguments already fully examined by the Court of Appeal. Consequently, the lower court's logical and complete evaluation of the facts and the specific prior criminal record was deemed non-syndicable in this review instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reiterate arguments already examined by the Court of Appeal without specific, new, and concrete comparisons are inadmissible as they fail to provide a specific and punctual confrontation with the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative arguments drug trafficking conviction huge quantity aggravator specific prior record non-syndicable evaluation Cassazione ordinanza traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAZINGARI DANILO nato a ROMA il 16/04/1977 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 12/RG 21425

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Danilo Colanzigari impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dalla ingente quantità e dalla recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo ricorso, con cui si contesta rispettivamente l'an della responsabilità per difetto del dolo e il riconoscimento della circostanza aggravante della ingente quantità, sono inammissibili, in quanto interamente reiterativi delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata (cfr pag. 6 e 7), infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli: gli elementi, tutti puntualmente indicati e congruamente valutati dai Giudici di merito, hanno consentito di affermare la sicura consapevolezza in capo al ricorrente della vera natura del carico, oggetto di trasporto, e del quantitativo ingente di stupefacente trasportato.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, è aspecifico e versato in fatto. Anche in relazione allo specifico tema la sentenza impugnata ha reso, succinta, ma adeguata e logica motivazione( alle pag.7) : il precedente penale, peraltro specifico, da cui il ricorrente è gravato, il quantitativo di sostanza detenuto, per nulla irrisorio, le modalità della condotta , non avendo il ricorrente esitato a trasportare lo stupefacente alla presenza del figlioletto di soli undici anni , la pervicacia criminale dimostrata sono state valutate ai fini della esclusione delle invocate generiche - che, si rammenta, non costituiscono un diritto dell'imputato - e ai fini della verifica dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato.

Il precedente penale specifico e il fatto che il ricorrente si fosse reso nuovamente responsabile di gravi condotte di detenzione, finalizzate allo spaccio, congruamente e correttamente hanno consentito ai giudici di affermare che il reato in questa sede contestato è dimostrativo di accresciuta e perdurante pericolosità sociale (pag.7).

3. All'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 I