Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for drug trafficking with aggravating circumstances. The appellant argued for omitted toxicological consultation and excessive sentencing, but the court found these grounds generic and unsupported by evidence. The decision affirmed that generic complaints regarding sentencing or lack of specific mitigating factors do not warrant appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints regarding omitted expert opinions or excessive sentencing without specific factual grounds are inadmissible as they lack the requisite precision and evidentiary basis to challenge the lower court's reasoned decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA NICOLO' nato a CATANIA il 01/02/1993 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 10/RG 21422
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nicolò Ventimiglia impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, aggravato dalla ingente quantità e dalla recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura rispettivamente la omessa motivazione quanto al mancato rinvenimento della consulenza tossicologica in atti e la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, sono generici e manifestamente infondati: la Corte di appello, con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che la sostanza, rivenuta dagli agenti di Pg, appartenesse al Ventimiglia e che si trattasse di sostanza psicotropa destinata allo spaccio (pag. 4 della sentenza, là dove viene appunto evidenziata la presenza di alcuni soggetti in attesa dell'arrivo del ricorrente per procacciarsi la marjuana).
Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati e generici. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze in punto pena si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 5 ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio.
4. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 Il Consiglier stensore