Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41296/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug cultivation conviction for reiterative and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Multari's appeal inadmissible, rejecting his challenge to a conviction for marijuana cultivation. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined by the Court of Appeal regarding evidence, sentencing discretion, and confiscation of property. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, upholding the lower court's decision on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when they merely reiterate grounds already examined by the court of appeal without providing specific, new, or distinct arguments that require a fresh judicial assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiterative grounds rejection generic arguments dismissal drug cultivation conviction confiscation of property sentencing discretion review Italian Supreme Court consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
E' il caso di ribadire poi che le circostanze di cui all'art. 62 - bis cod.
Art. 240 cod. pen.
La Corte di appello ha adeguatamente dato conto del nesso di pertinenzialità del telefono rispetto al reato in contestazione e, quindi, ne ha correttamente disposto la confisca ex art. 240 cod. pen.( pag.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Giuseppe Multari impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 62 - bis cod. pen
E' il caso di ribadire poi che le circostanze di cui all'art. 62 - bis cod. pen.
art. 240 cod. pen
La Corte di appello ha adeguatamente dato conto del nesso di pertinenzialità del telefono rispetto al reato in contestazione e, quindi, ne ha correttamente disposto la confisca ex art. 240 cod. pen.( pag.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 15702/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for non-prosecution due to generic grounds and implicit appellate reasoning.
Ordinanza — n. 6177/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal as lower court correctly distinguished personal use from drug cultivation based on quantity and prior conduct.
Sentenza — n. 4255/2025 — snpen
Cassation court annuls appeal judgment due to prescription of the drug cultivation and possession crime. The crime was consummated in 2015, and the six-year prescription period expired before the 2024 appellate ruling. The court found no suspensive periods interrupting the prescription timeline, leading to the annulment without remittal. The legal rule established is that a crime is extinguished by prescription if the maximum penalty allows for a six-year period, which expired before the final judgment. The court annulled the appeal judgment because the crime was extinguished by prescription. The court held that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. The court ruled that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. The court annulled the appeal judgment because the crime was extinguished by prescription. The court held that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. The court ruled that the crime was extinguished by prescription before the final judgment.
Sentenza — n. 5614/2023 — snpen
Italian court annuls appeal judgment for omitting to address non-prosecution grounds under Art. 131-bis Penal Code regarding minor cannabis cultivation.
Ordinanza — n. 42081/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of first instance reasoning.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULTARI GIUSEPPE nato a GERACE il 06/01/1959 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 9/RG 21419

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Multari impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Il primo motivo ricorso, con cui si contesta l'an della responsabilità, deducendosi il travisamento della prova è inammissibile, in quanto interamente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la individuazione nella persona del ricorrente del soggetto che veniva più volte avvistato e poi rinvenuto nel fondo sito in Canolo (foglio n 5, p.11a 182) intento a coltivare la piantagione di marjivana ( cfr pag. 5).

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico ed aspecifico. Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, menzionando i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente (cfr pag.6).

E' il caso di ribadire poi che le circostanze di cui all'art. 62 - bis cod. pen. non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi. 2.3. Il terzo motivo, relativo alla mancata restituzione del telefonino, non è consentito in sede di legittimità, perché versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. La Corte di appello ha adeguatamente dato conto del nesso di pertinenzialità del telefono rispetto al reato in contestazione e, quindi, ne ha correttamente disposto la confisca ex art. 240 cod. pen.( pag. 7). 2.4.

Manifestamente infondato oltre che generico, perché reiterativo di questioni già adeguatamente scrutinate è, in ultimo, il motivo inerente alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit. Anche in tal caso, i giudici di merito (doppia conforme) hanno congruamente esposto le ragioni poste a fondamento del diniego della diversa qualificazione, dando atto della durata dell'attività di coltivazione, a cagione dello stato di maturazione della piantagione, considerando le modalità tutt'altro che improvvisate della condotta, nonché valutando il numero, oggettivamente apprezzabile, delle' piante messe a dimora e le dimensioni della piantagione (cfr pag. 6).

3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 Il Consigli