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Ordinanza — n. 41294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and recidivism exclusion as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Testa and Rausi inadmissible due to manifest unfoundedness and generic repetition of arguments. The appellate court correctly identified a lack of repentance and the defendants' ability to supply drugs, noting that generic mitigating circumstances are not a right but require positive evidence. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal regarding the non-granting of generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's reasoning adequately highlights the absence of repentance and the defendant's capacity to supply drugs, as such circumstances are not a right but depend on positive elements not alleged.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances recidivism exclusion inadmissible appeal manifest unfoundedness drug supply capacity attenuazione della pena prova facilitata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TESTA ROSARIO nato a GIARRE il 12/02/1964 RAUSI MELITA nato a CATANIA il 24/04/1974 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n.7 / RG. 21410

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti da Rosario Testa e da Melita Rausi avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva: - il comune motivo di ricorso , avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte di appello, sulla scorta di motivazione adeguata e per nulla illogica, ha, per un verso, segnalato l'assenza di comportamenti espressivi di resipiscenza e, per altro verso, stigmatizzato la capacità degli imputati di rifornirsi, in modo costante ed immediato, di sostanza stupefacente da cedere alla bisogna agli acquirenti (cfr pagina 18).

Peraltro, è il caso di ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi ed essendo quelli allegati (i.e. lo stato di incensuratezza della Rausi e la scelta del rito abbreviato), per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, neutri ai fini della valutazione richiesta; - l'ulteriore motivo di ricorso, proposto dal solo Testa e relativo alla mancata esclusione della recidiva, è generico perché reiterativo di questioni affrontate dalla Corte di appello con argomentazioni corrette in diritto e esenti da vulnus motivazionali: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta (cfr pag. 18 della sentenza).

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilj il, ricorsa e condanna 1k ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre