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Ordinanza — n. 41293/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and procedural defects under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rosa Salvatore inadmissible, ordering her to pay court costs. The court found the first ground regarding prescription extinction unfounded due to numerous interruptive acts and a suspended sentence regime. Remaining grounds were rejected as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains no new grounds or if its arguments are merely reproductions of those already examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reproductive grounds prescription interruption suspended sentence regime Court of Cassazione condono delle spese procedurali spese di difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 159 cod. pen.
art. 159 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA SALVATORE nato a CROTONE11 16/12/1997 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 6/RG. 23397

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatora Rosa avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva: il primo motivo di ricorso, relativo alla intervenuta estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione , è manifestamente infondato, considerato il tempus commissi delicti (7 dicembre 2017), l'intervento di numerosi atti interruttivi del decorso della prescrizione e la sospensione ex art. 159 cod. pen. della durata massima di un anno e sei mesi, operando il regime previsto dalla c.d. legge Orlando; gli ulteriori motivi relativi all'an della responsabilità sono inammissibili, perché fondati su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5 , ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive, circa l'insussistenza della causa di non punibilità e delle scriminanti , nonché congrua valutazione del tema della inattendibilità dei testi addotti e della credibilità del teste di Pg, Vito Cannito); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 24 novembre 2025 Il Consigli st