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Ordinanza — n. 41292/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as generic and reiterative, ordering costs for the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and merely reiterated arguments already rejected by the lower court. The district court had previously verified the credibility of the victim and the threatening nature of the statements while excluding minor offensiveness under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund for filing a frivolous request.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of arguments already examined and dismissed by the lower court with correct reasoning.

Parole chiave

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generic appeal reiterative arguments threats to public official procedural costs inadmissibility ruling prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Torchia avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 336 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Torchia avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCHIA NICOLA nato a CROTONE il 02/08/1971 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 5/RG. 21395

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Torchia avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale verificato la attendibilità della persona offesa nonché il tenore minatorio delle frasi proferire (pag.3 e 4 della sentenza) e correttamente escluso la lieve offensività del fatto ex art. 131 bis cod pen ( v .pag 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.