Court dismisses appeal as generic and reiterative, ordering costs for the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and merely reiterated arguments already rejected by the lower court. The district court had previously verified the credibility of the victim and the threatening nature of the statements while excluding minor offensiveness under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund for filing a frivolous request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of arguments already examined and dismissed by the lower court with correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCHIA NICOLA nato a CROTONE il 02/08/1971 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 5/RG. 21395
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Torchia avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale verificato la attendibilità della persona offesa nonché il tenore minatorio delle frasi proferire (pag.3 e 4 della sentenza) e correttamente escluso la lieve offensività del fatto ex art. 131 bis cod pen ( v .pag 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.