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Ordinanza — n. 41291/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-justified reasons and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Aiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal relied on reasons not permitted in a legality review, as they merely repeated arguments already properly assessed by the lower court regarding the defendant's capacity and subjective intent. The second ground was deemed manifestly unfounded because the appellate judges correctly weighed the objective gravity of the facts and the defendant's negative personality against his curriculum vitae. Consequently, the appeal was rejected, and the original conviction for the crime under Article 73 of the Penal Code was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in the interest of the law is inadmissible if it relies on reasons not permitted by law in a legality review or if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of facts and intent was already properly evaluated.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review criminal conviction subjective intent court costs commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Aiello avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO GIUSEPPE nato a CROTONE il 03/08/1999 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 4 / RG 21393

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Aiello avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie presentate dall'Avv. Ilda Spadafora; ritenuto che il ricorso è inammissibile posto che :

a) il primo motivo- in punto di an della responsabilità - riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza quanto alla valutazione del dedotto stato di incapacità di intendere e volere dell'imputato e alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato);

b) il secondo motivo — in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, avendo i Giudici di appello , anche mediante un congruo richiamo alla trama motivazionale della sentenza di primo grado (doppia conforme), ritenuto congrua la pena in ragione della gravità oggettiva dei fatti alla luce del dato ponderale e dell'elevato principio attivo dello stupefacente nonché della personalità negativa del ricorrente ad onta del curriculum vitae ( pag. 2 della sentenza) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novemb