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Ordinanza — n. 41290/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges as complaints are repetitive and prescription arguments are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41290/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Natale Fabio Di Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the complaints regarding the lack of non-prosecution grounds were repetitive of issues already decided by the Court of Appeal, which correctly assessed the offense's offensiveness. Furthermore, the court rejected the argument about the statute of limitations, noting the crime date and the specific periods of suspension and defense attachment that extended the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 160 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the grievances are repetitive of issues already decided by the lower court or manifestly unfounded regarding the statute of limitations.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive grievances doctrine statute of limitations suspension evasion of justice court costs and fines aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 160 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO NATALE FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1980 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Natale Fabio Di Mauro avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perchè le doglianze relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità sono reiterative di questioni già adeguatamente scrutinate dalla Corte di appello che, con argomentazioni non sindacabili in questa sede, in quanto scevre da profili di illogicità manifesta, ha valutato come non di lieve offensività l'allontanamento del ricorrente dal luogo degli arresti domiciliari per fare una passeggiata, ovvero senza che fossero ravvisabili serie e valide ragioni per violare le prescrizioni (pag. 4 della sentenza ); perché le doglianze relative al decorso del termine massimo di prescrizione sono manifestamente infondate, tenuto conto che il tempus commissi delicti risale al 5 marzo 2027 e che la prescrizione è stata sospesa per anni due e mesi sei (Le. anni uno per adesione del difensore all'astensione; anni uno a seguito di sospensione del processo per messa alla prova; sei mesi complessivi a seguito di tre istanze di rinvio per motivi di salute) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.