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Ordinanza — n. 41287/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft and receipt charges, upholding habitual behavior finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41287/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Polito Gianluca inadmissible, rejecting claims of legal error regarding the qualification of theft and receipt. The appellate court correctly applied established jurisprudence to find receipt liability without a specific reservation clause and upheld the exclusion of non-punishability due to the defendant's habitual criminal behavior. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The court establishes that one who possesses stolen goods without providing circumstantial indications of involvement is liable for receipt, and habitual behavior is proven by at least two prior crimes of the same nature.

Parole chiave

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criminal receipt liability habitual criminal behavior theft qualification error non-punishability exclusion appeal inadmissibility prove acquisite illegalmente favoreggiamento prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
267669; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag.
art. 648 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
267669; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro
pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
2 della sentenza impugnata) ritenuto la condizione ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici i a carico dell'imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITO GIANLUCA nato a BRINDISI il 18/11/1974 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Polito Gianluca; ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nel reato di furto, non procedibile per difetto di querela; che la Corte di appello ha correttamente argomentato in ordine alla sussumibilità del fatto nell'alveo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) in aderenza al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ritenuto la condizione ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici i a carico dell'imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 206591-01 secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 20