Italian court dismisses appeal claiming leniency due to habitual behavior rather than minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Oracolo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense, but the appellate court rejected this, citing the defendant's history of similar crimes as the true bar to leniency. The Supreme Court upheld this reasoning, confirming that habitual behavior overrides the claim of particular minor offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The cause of non-punishment for particular minor offense does not apply when the defendant's habitual behavior, evidenced by multiple prior crimes of the same kind, constitutes a statutory bar to leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORACOLO GIUSEPPE nato il 26/04/1985 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Oracolo Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato; che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha escluso l'applicazione della stessa non con riferimento all'entità del danno arrecato alla persona offesa, bensì ritenendo la causa ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 206591-01,secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 20