Criminal appeal dismissed for generic grounds due to lack of specific factual arguments regarding sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Aloschi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Aloschi argued that the lower court failed to properly weigh generic mitigating circumstances against aggravating factors under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal was too generic, lacking specific legal reasons or factual data to support a different sentencing balance, especially given the defendant's specific recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; An appeal based on a violation of law regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if it is merely generic and lacks the specific legal reasons and factual data required to support a different judicial weighing of the circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOSCHI VINCENZO nato a SIRACUSA il 19/02/1995 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aloschi Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze, peraltro non praticabile in considerazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui è attinto l'imputato /la cui esclusione non è mai stata invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.