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Sentenza — n. 41282/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled as crime extinguished by prescription after ten years elapsed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the crime was extinguished by prescription. The defendant argued violations of articles 648 and 131 bis of the Penal Code regarding responsibility and non-punishability, but the court found the first ground precluded by the expiration of the ten-year limitation period. Consequently, the judgment was overturned solely on the basis that the statutory time limit for prosecution had fully elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.; Art. 157 c.p.: When the maximum penalty period for prosecution has fully elapsed without interruption or suspension, the crime is extinguished by prescription, rendering any subsequent conviction void and necessitating annulment without remand.

Parole chiave

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criminal prescription extinguishment of crime ten year limitation annulment without remand statutory time bar ricettazione cosa di poco valore appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 156 c.p.
Art. 157 c.p.
art. 131 bis cod. pen
pen e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; -violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDUCCIO ROBERTO nato a LECCE il 25/03/1957 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Orlanduccio Roberto; rilevato che l'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto due motivi di doglianza deducendo: -violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; -violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che il primo motivo non è manifestamente infondato ma il relativo esame è precluso essendo intervenuta estinzione del reato ascritto all'imputato per decorrenza del termine di prescrizioneiche va dichiarata in questa sede.

Dalla ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito emerge che la ricezione, da parte di Orlanduccio, dell'assegno indicato in imputazione come di provenienza delittuosa, è avvenuta D epoca] in epoca anteriore e prossima al 7 agosto 2025, sicchè - considerato che non è contestata recidiva e tenuto conto delle intervenute cause interruttive, nonché della assenza di cause sospensive ex lege- il termine massimo di anni 10 ( 8 + 1/4) è maturato in data 6 agosto 2025. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 4 novembre