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Ordinanza — n. 41281/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reclassification and mitigation due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the reclassification of theft and the denial of statutory mitigation. The appellant failed to prove a violation of law because the lower court correctly reclassified the act as theft with intent to avoid pursuit and denied mitigation due to the low value of stolen goods already covered by general leniency. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: Motions alleging defects in reasoning regarding legal qualification or mitigation are inadmissible unless a specific violation of law is clearly deduced from the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft reclassification statutory mitigation defect in reasoning Cassation procedure minaccia nel diritto penale commisurazione della pena per rapina reato di pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 628, comma 2, cod. pen.
Art. 62, n. 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVA DANILLO nato il 22/03/1998 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cava Danilb; ritenuto che il primo motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in furto di particolare tenuità, è in parte non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato; che il prospettato vulnus motivazionale non è deducibile, avuto riguardo al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, quanto alla prospettata violazione di legge, la doglianza manifestamente atteso che, dalla ricostruzione fattuale operata in sentenza ( pag. 2), risulta che l'imputato aveva sottratto beni alimentari e, immediatamente dopo, aveva minacciato (" non mi inseguire, altrimenti di accoltello") colui che aveva cercato di fermarlo, ciò all'evidente scopo di assicurarsi il possesso della merce e l'impunità; correttamente, pertanto, la Corte di appello ha sussunto il fatto nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 628, comma secondo, cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è del tutto generico a fronte della motivazione- non manifestamente illogica - spesa dalla Corte di appello che ha escluso la diminuente in questione osservando che il valore esiguo della merce sottratta aveva già fondato le attenuanti generiche concesse dal primo giudice (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 nove