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Ordinanza — n. 41280/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming misrepresentation of defendant statements regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio and Rosario Potenza inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued that the lower court mischaracterized statements made by their associate, Vincenzo De Mila, regarding his criminal liability. The court found the appeal groundless because the appellate court accurately reflected the police report's factual findings about the seized goods and concluded that the purchase agreement was already finalized.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals alleging misrepresentation of defendant statements are inadmissible if the appellate court's summary of facts and law correctly reflects the original record and reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility misrepresentation of statements violation of procedural code defendant criminal liability appellate court reasoning imputazione di furto ricettazione cosa rubata

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Potenza Antonio e Potenza Rosario; ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Potenza Antonio e Potenza Rosario; ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POTENZA ANTONIO nato a GALLIPOLI il 06/09/1957 POTENZA ROSARIO nato a MATINO il 06/09/1969 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Potenza Antonio e Potenza Rosario; ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese da De Mila Vincenzo in qualità di imputato di reato connesso sulle quali poggerebbe il giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che la Corte di appello non ha travisato tale portato dichiarativo che risulta riassuntivamente riportato in sentenza (pag.

3) in termini corrispondenti al verbale allegato al ricorso, ha piuttosto affermato che le circostanze fattuali rilevate dalla Polizia giudiziaria (presenza di un furgone posteggiato nel terreno in uso ai due imputati con all'interno i beni oggetto della contestata ricettazione iil cui cassone posteriore si trovava per metà all'interno del capannone ivi presente, mentre la parte anteriore era rivolta verso l'esterno) erano sintomatiche del fatto che la merce di provenienza furtiva era in procinto di essere scaricata e che, pertanto, l'accordo di acquisto della stessa tra De Milo ed i due ricorrenti era già stato concluso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025