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Ordinanza — n. 41276/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming administrative offense cannot be reclassified as theft due to procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Foti Carmelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify an administrative offense under Article 20 of D.Igs 285/1992 as the crime of theft under Article 633 of the Penal Code. The court rejected this claim, citing binding precedent that such requalification arguments cannot be raised as grounds for cassation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In cassation proceedings, defects of motivation listed in Article 606 cannot be alleged regarding legal issues, as the appellant must deduce a violation of law as the ground for appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation requalification of offense administrative offense theft Article 606 criminal procedure reati contro il patrimonio infrazione al codice della strada grave intralcio alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
285, non è consentito; che, invero, questa Corte nella sua composizione più autorevole ha affermato che "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 20 del D.Igs 20 aprile 1992 n. 285
Letto il ricorso di Foti Carmelo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 20 del D.Igs 20 aprile 1992 n.
Art. 633 cod. pen.
285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 cod.

Giurisprudenza citata

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SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci
pen, trattandosi di norme che proteggono beni giuridici diversi essendo la prima posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e la seconda a difesa del patrimonio ( Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 11/02/1953 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Foti Carmelo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 20 del D.Igs 20 aprile 1992 n. 285, non è consentito; che, invero, questa Corte nella sua composizione più autorevole ha affermato che "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha correttamente affermato che l'illecito amministrativo di cui all'art. 20 del D.Igs 20 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen, trattandosi di norme che proteggono beni giuridici diversi essendo la prima posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e la seconda a difesa del patrimonio ( Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv. 263766); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 nove