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Ordinanza — n. 41275/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for robbery mischaracterized as theft due to implied threat from assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Atichi Yassine inadmissible regarding the misclassification of theft as robbery. The appellate court correctly applied the principle that robbery is automatically constituted when property is taken from a victim immediately following physical assault, rendering an additional threat unnecessary. Consequently, the court rejected the argument for requalification and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Robbery is constituted by the removal of movable property from a possessor immediately after physical assault, as the threat is implied in re ipsa without requiring separate intimidating conduct.

Parole chiave

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Robbery vs Theft Implied Threat Doctrine Art. 628 Penal Code Requalification of Offense Inadmissible Appeal rapina scippo furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di El Atichi Yassine; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale di deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di El Atichi Yassine; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale di deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo, Rv. 268173
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATICHI YASSINE nato il 10/01/1993 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Atichi Yassine; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale di deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), alla luce della non contestata ricostruzione fattuale, ha correttamente ritenuto la fattispecie di rapina applicando il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui essa si configura nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subìto percosse atteso che in tal caso l'estremo della minaccia come modalità dell'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è in re ipsa, senza che vi sia necessità di una ulteriore condotta intimidatoria da parte dell'agente collegata all'azione di apprensione del bene dovendosi avere riguardo alla complessiva attività di sopraffazione realizzata in danno del soggetto passivo (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo, Rv. 268173); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre