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Ordinanza — n. 41274/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding lower court's liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Fabio Raccuia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found both appeal grounds generic and unsupported, noting the lower court correctly evaluated witness testimony alongside surveillance footage without error. Consequently, the appellate judgment regarding the defendant's liability was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of motivation defects or factual misapprehension are inadmissible when the lower court's reasoning is not manifestly illogical and is adequately supported by the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded factual appreciation surveillance evidence liability judgment court costs prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCUIA FABIO nato a CATANIA il 29/04/1985 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raccuia Fabio, Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine al giudizio di responsabilità, sono generici e, comunque, manifestamente infondati; che, rispetto alle sommarie informazioni testimoniali rese da Giglio Altea, la Corte territoriale non è affatto incorsa in errore "sul significante" avendo dato conto della descrizione ordine alle caratteristiche degli occhi del rapinatore, come offerta dalla persona offesa, ma ha semplicemente espresso un apprezzamento di fatto, non manifestamente illogico, in ordine a tale dato, correttamente illustrato; in ogni caso, il ricorrente nulla ha argomentato in ordine alla decisività dell'apporto dichiarativo asseritamente travisato che il collegio di merito ha espressamente escluso avendo fondato il giudizio di responsabilità, adeguatamente motivato, sulla ricostruzione fornita dalla persona offesa in ordine alla azione predatoria e all'abbigliamento dell'autore della stessa, valutata congiuntamente ai movimenti dell'imputato come ripresi dalle telecamere di videosorveglianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025