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Ordinanza — n. 41273/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Bouslim Hamid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded given the defendant's extensive prior criminal record and subsequent violent behavior. Consequently, the appellate court's decision to deny mitigation was upheld as legally sound and properly reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis e 133 cod. peri; The court may limit its consideration of mitigating circumstances to those deemed decisive, and a prior criminal record combined with post-crime violence justifies denying generic mitigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances prior criminal record Italian criminal procedure Court of Cassation inadmissible appeal attenuating factors criminal liability circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. peri.
Art. 133 cod. peri.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
288210, in motivazione; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSLIM HAMID nato il 12/05/1997 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bouslim Hamid, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. peri, in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione fondata sui plurimi precedenti penali anche della medesima natura di quelli oggetto di giudizio e, altresì, sulla circostanza che, successivamente alla rapina, l'imputato veniva rintracciato ed usava violenza anche nei confronti degli operanti; la Corte di appello ha quindi adeguatamente motivato sul punto facendo riferimento ad indici di natura personale, in conformità del principio secondo cui il giudice, in caso di diniego della diminuente de qua, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ( Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina.

Rv. 288210, in motivazione; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novemb