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Ordinanza — n. 41272/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding substitution of detention with public utility work due to insufficient prognostic reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bianchi Giulio inadmissible, upholding the lower court's refusal to substitute detention with public utility work. The appellant argued for mandatory substitution, but the appellate court correctly assessed a negative prognosis based on 74 prior convictions from 1978 to 2023, considering both their quantity and nature. The court ruled that the appellate judgment was adequately motivated and aligned with established case law, which permits evaluating the temporal progression and specific types of past offenses alongside the mere count of convictions.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.s.; Art. 168 c.p.s.: In cases of short substitute penalties, the judge may not rely exclusively on prior criminal records to establish a negative prognosis for compliance; instead, the court must also consider the nature, progression, and timing of the offenses to form a complete assessment.

Parole chiave

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substitute penalties public utility work criminal prognosis prior convictions inadmissible appeal detention substitution temporal progression sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.s.
Art. 168 c.p.s.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 24093 del 13/05/2025, Gambina
Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso
Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIULIO nato a COMUNANZA il 25/09/1958 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bianchi Giulio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha fondato il giudizio prognostico negativo circa l'adempimento delle prescrizioni con riferimento non solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche sulla loro natura e progressione nel tempo, dando conto di 74 condanne ininterrottamente riportate dal 1978 al 2023, descritte per numero e tipologia (pressochè tutte relative a delitti contro il patrimonio e, quindi della medesima indole dell'imputazione di truffa oggetto del presente procedimento); che tale valutazione è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di pene sostitutive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 5 n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210;

Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348; che, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, in quanto specifica ed adeguata, sfugge al sindacato di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 nov