Cassation court dismisses appeal regarding failure to inform defendant of substitute penalty option as discretionary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Oberti Manuela inadmissible, ruling that the first-instance judgment was not null despite the alleged failure to formally inform the defendant of the right to request a substitute penalty. The court held that judges possess discretionary power in this area and are not obligated to propose such penalties in every case, meaning the omission does not invalidate the verdict. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 comma 2 bis; Art. 545 bis cod. proc. pen: The judge is not required to propose a substitute penalty to the accused in all cases, as this power is discretionary; therefore, the omission of a formal notice does not render the judgment null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBERTI MANUELA nato a OSIO SOTTO il 15/11/1977 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Oberti Manuela, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 442 comma 2 bis e 545 bis per mancato avviso all'imputato, da parte del giudice di primo grado, della facoltà di chiedere l'applicazione di pena sostitutiva, è manifestamente infondato dovendosi richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicchè l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen, non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione della insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710;
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); ritenuto che, non essendosi verificata alcuna nullità della sentenza di primo grado, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso (peraltro generica/non indicando neppure le norme costituzionali violate) è priva di rilevanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembr