Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to make a real monetary offer for victim compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rebughini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court refused a mitigation of punishment based on expected compensation because the victim explicitly rejected the proposed €500 sum as insufficient. The Court upheld this decision, ruling that a real offer of compensation requires depositing funds to allow the victim to evaluate its adequacy, which the appellant failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Artt. 1209 ss. cod. civ.: A mitigation of punishment based on expected compensation is only admissible if the accused makes a real offer by depositing funds, enabling the victim to assess its suitability for repair.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBUGHINI ALESSANDRO nato a MILANO il 02/10/1990 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
55 vi Letto il ricorso di Rebughini Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l'attenuante del risarcimento del danno atteso che - a fronte del rifiuto espresso dalla persona offesa con riferimento alla corresponsione della somma di euro 500,00 poiché non integralmente sattisfattiva del pregiudizio subito- l'imputato non aveva provveduto ad effettuare un'offerta reale; che tale assunto è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la diminuente de qua può essere riconosciuta, nel caso in cui la vittima del reato non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne la idoneità alla riparazione e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno ed al giudice di apprezzarne l'effettiva congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo ( Sez. 1, n. 16943 del 23/02/2024, S., Rv. 286309;
Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novemb