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Ordinanza — n. 41269/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects vague claim of joint criminal intent without specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding premeditated joint intent, but the court found the appeal generic because it merely asserted the co-defendant's actions without specifically confronting the contested facts in the judgment. Consequently, the appeal was rejected as it failed to provide a reasoned challenge to the specific findings of fact regarding the conspiracy.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the facts and reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds vizio di motivazione giudizio di responsabilità intento comune inammissibilità ricorso commisurazione della pena per rapina elemento soggettivo tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBORAI MOHAMED MAHMOUD AHMED ELBAYOUMI nato il 24/03/2002 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOIA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elborai Mohamed Mahmoud Ahmed Elbayoumi, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è generico poiché il ricorrente si cht limita ad affermare il tentativo di sottrazione della collanina a cui era seguita violenza era stata messa in atto dal coimputato senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata ( pag.3) nella parte in cui ha ritenuto provato che l'azione predatoria era stata previamente concertata dall'autore materiale e dall'imputato che si erano avvicinati insieme alla vittima fermandola con un pretesto e che poi erano fuggiti sempre insieme, sicchè l'odierno ricorrente, nel corso della consumazione, aveva rafforzato il proposito criminoso concordato con il complice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 20