Cassation Court dismisses appeal against robbery conviction, upholding 'reversed timing' robbery and rejecting minor offense mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the misclassification of the crime and the denial of statutory mitigation. The appellate court correctly identified the facts as 'reversed timing' robbery, where violence was used to facilitate escape rather than the initial taking, and properly evaluated the harm caused to an elderly victim. The court emphasized that the special minor offense mitigation requires a comprehensive assessment of both property loss and physical injury, which was not met in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The crime of robbery under reversed timing is characterized by violence used to ensure possession or impunity rather than the taking itself, and the minor offense mitigation requires a holistic evaluation of property and personal harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC NENAD nato il 06/09/1961 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dordevic Nenad, ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, contestato in termini di rapina impropria, nella diversa fattispecie di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato; che la Corte di appello, sulla scorta della ricostruzione fattuale della vicenda, ha posto in luce come l'imputato/dopo essere entrato nella casa della vittima ed avere sottratto dei monili oro nella camera da letto, aveva immediatamente dopo usato violenza nei confronti di costei al fine di guadagnarsi la fuga; così correttamente configurando la fattispecie di rapina impropria che, come nota, costituisce una rapina "a tempi invertiti" nella quale, cioè, la violenza o la minaccia non figurano come modalità di azione tipica della sottrazione della cosa al detentore e del contestuale impossessamento da parte del suo autore, ma come mezzi diretti ad assicurare l'avvenuto impossessamento della cosa o per procurare l'impunità all'autore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante del fatto lieve e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.
è, a sua volta, manifestamente infondato; ed invero, la Corte di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha escluso entrambe le diminuenti valorizzando le concrete modalità del fatto, consistite nel sottrarre, in danno di una anziana donna di 84 anni, dei monili in oro, dopo essere entrato nella sua abitazione fingendosi un operatore del comune e nell'averle usato violenza spintonandola con conseguente caduta sul letto, così applicando correttamente, da un lato, i parametri valutativi espressamente indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023 e, dall'altro, il principio ermeneutico secondo cui ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante ( S.U. n. 4124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec