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Ordinanza — n. 41263/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for inadmissible arguments regarding joint liability and statutory exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Valerio Tommaso inadmissible, rejecting four distinct grounds raised against the Court of Appeal's judgment. The court ruled that arguments concerning joint liability and the lack of minimum offensiveness were either already properly addressed or factually unsupported, while the request for a substitute penalty was untimely as it was not raised during the oral hearing. Furthermore, the claim regarding prescription extinction was dismissed because the relevant suspension of prescription rules applied retroactively to the crime's date. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 58, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 159 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen. Appeals based on procedural defects regarding the timing of requests for substitute penalties or violations of statutory exceptions are inadmissible if not raised during the oral hearing or if the lower court correctly applied the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal substitute penalty request minimum offensiveness joint criminal liability prescription suspension oral hearing timing procedural defect carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 58, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Art. 20 bis cod. pen.
266590-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 20 bis cod.
Art. 133, primo comma cod. pen.
Art. 95 d.l.g.s. 10 ottobre 2022 n. 150
Art. 707 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 20 bis cod. pen
266590-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 20 bis cod. pen.
art. 159 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018, Lebiati
Sezione 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi
Sezione 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj
Sez. 5 n. 4332 del 15/11/2024- dep. 2025, Sarritzu
pen, ma deve intervenire, al più tardi, nel corso della discussione del gravame ( Sez. 5 n. 4332 del 15/11/2024- dep. 2025, Sarritzu, rv.
Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
SU, n. 20989 del 12/12/2024- dep. 2025, PG/ Polichetti
134, poi (SU, n. 20989 del 12/12/2024- dep. 2025, PG/ Polichetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO TOMMASO nato a BARI il 01/11/1988 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valerio Tommaso; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità non è consentito in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (pag.4 della sentenza impugnata) con puntuale ricostruzione del fatto e corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti (come risulta nel caso di specie), essendo irrilevante l'originaria appartenenza di essi ad uno solo dei correi ed incombendo su ciascuno l'onere di fornire giustificazione della loro destinazione attuale e lecita (Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018, Lebiati, Rv. 274715;

Sezione 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410); altrettanto correttamente il collegio di merito ha ritenuto sussistente il presupposto della pregressa condanna per delitto, ancorchè in forma tentata atteso che la fattispecie di cui all'art. 707 non prevede alcuna distinzione tra consumazione e tentativo in quanto ciò che rileva è la finalità di lucro dell'illecito giudizialmente accertato; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha ritenuto il fatto non connotato da minima offensività evidenziando come gli strumenti atti allo scasso erano stati trovati all'interno di una vettura di cui due occupanti risultavano travisati in volto con un passamontagna ed altro oggetto di tal fatta era presente all'interno dell'abitacolo, così effettuando la necessaria valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 20 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di pena sostitutiva non è consentito dovendosi richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.l.g.s.10 ottobre 2022 n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non deve essere formulata necessariamente con l'atto IL di impugnazione o con la con la presentazioni di motivi nuovi ex art- 58, comma 4, cod, proc. pen, ma deve intervenire, al più tardi, nel corso della discussione del gravame ( Sez. 5 n. 4332 del 15/11/2024- dep. 2025, Sarritzu, rv. 287624;

Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); nel caso di specie, dall'esame del fascicolo processuale l'istanza di applicazione di sanzione sostitutiva non è stata formulata neppure nelle conclusioni rassegnate avanti la Corte territoriale nel corso del giudizio celebrato nella forma della trattazione orale; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ( quale è quello di specie), non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (SU, n. 20989 del 12/12/2024- dep. 2025, PG/ Polichetti, Rv. 288175); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa