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Ordinanza — n. 41261/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming violation of evidence evaluation rules under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Wang Xiaobo's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the evaluation of victim statements and sentencing. The court ruled that complaints about evidence assessment cannot be raised as a violation of law but must be addressed as a defect in reasoning, which was found absent. Furthermore, the sentencing discretion exercised by the lower court was deemed non-reviewable in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) and lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Complaints regarding the evaluation of probative results cannot be deduced under the ground of violation of law and must be examined solely as a defect in reasoning.

Parole chiave

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violation of law ground evaluation of evidence defect in reasoning sentencing discretion inadmissible appeal procedural code Cassazione gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Va richiamato e ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Va richiamato e ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012
271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004
253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG XIA0B0 (CUI 05QJVT7) nato il 15/02/1980 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wang Xiaobo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulle quali si fonda il giudizio di responsabilità, in parte non è consentito e, per altra parte, è manifestamente infondato. Va richiamato e ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01;

Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l'aspetto del vizio motivazionale, chiaramente insussistente, alla luce delle ampie argomentazioni, prive di illogicità, sviluppate alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di attendibilità del portato dichiarativo della persona offesa, ritenuto soggettivamente credibile e sorretto anche da elementi di riscontro, con le quali il ricorrente non si confronta. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza della motivazione relativamente alla determinazione della pena, è manifestamente infondato atteso che l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente enucleato le modalità di calcolo della pena operato dal giudice di primo grado, rilevando come la stessa, prossima al minimo edittale, fosse pienamente proporzionata alla complessiva gravità del fatto e alle modalità di commissione della condotta); si tratta di una valutazione discrezionale propria del ;LJ giudice di merito, che, ove esercitata, come nella specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non è sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co