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Ordinanza — n. 41260/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prescription and improper robbery qualification under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zlatan George Cosmin inadmissible, rejecting claims regarding the expiration of the statute of limitations and the misclassification of the crime. The court found that the twelve-year prescription period for robbery expired in June 2025, after the appellate judgment, and that the use of violence occurred immediately after the theft, satisfying the legal requirement for robbery under Article 628 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma secondo, cod. pen.; The statute of limitations for robbery extends the standard period by the suspension term, and the requirement of immediacy between theft and violence is met if the acts form a unified action to prevent restitution or ensure impunity.

Parole chiave

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statute of limitations robbery qualification immediacy requirement suspension term appellate judgment criminal appeal Italian Penal Code rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma secondo, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: zLATAN ( ALIAS ZLATARU ) GEORGE COSMIN nato il 29/09/1985 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zlatan George Cosmin; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di rapina impropria cui al capo a) per decorso del termine di prescrizione maturato prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che, infatti, pur avendo il giudice di primo grado ritenuto l'ipotesi non aggravata (come si desume dal dispositivo di sentenza riportato nella sentenza impugnata dal quale non risulta alcun bilanciamento delle concesse attenuanti con aggravanti), per tale fattispecie il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla data di consumazione avvenuta il giorno 1.1.2012, è quello di anni dodici e mesi sei (anni 10 + 1/4) a cui deve, tuttavia, aggiungersi il periodo di sospensione ex lege pari a mesi 11 e giorni 14, con la conseguenza che esso si sarebbe perfezionato in data 15 giugno 2025 e, pertanto, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina impropria in quello di furto, è manifestamente infondato atteso che dalla ricostruzione fattuale operata in sentenza (e non contestata dal ricorrente) emerge come la violenza esercitata dall'imputato e dai correi nei confronti di colui che aveva cercato di impedire la loro fuga si era realizzata dopo la sottrazione, da parte dei medesimi, del denaro contenuto all'interno di una slot machine e dopo che la gerente del locale se ne era accorta ed aveva pertanto chiesto aiuto; correttamente, pertanto, la Corte di appello ha sussunto il fatto nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 628, comma secondo, cod. pen. in aderenza ai principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito della "immediatezza", contemplato da tale norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (da ultimo Sez. 2 n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci