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Ordinanza — n. 41259/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to non-negligible item value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amara Marouan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance of minor offense, but the court found the lower court's assessment correct because the stolen motorcycle had significant intrinsic value. Consequently, the court ruled that the special mitigating circumstance of particular minor nature does not apply when the value of the received item is not negligible.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The special mitigating circumstance of particular minor nature in receiving stolen goods is excluded if the value of the item is not negligible, as the value acts as a concurrent element that precludes the finding of minor nature.

Parole chiave

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receiving stolen goods mitigating circumstance negligible value particular minor nature Cassation inadmissibility criminal procedure value assessment circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.
Letto il ricorso di Amara Marouan; ritenuto che l'unico motivo proposto, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini
258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA MAROUAN ( CUI 05794DR ) nato il 22/02/1996 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amara Marouan; ritenuto che l'unico motivo proposto, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale: che, infatti il collegio di merito ha valorizzato il fatto che oggetto della contestata ricettazione (capo 1) era un motociclo e cioè un bene di valore intrinsecamente non esiguo e strumentale alla esplicazione di esigenze personali del derubato (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), così correttamente applicando il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore della cosa è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;

Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre