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Ordinanza — n. 41256/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tchakal Younes inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for appeal as it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific legal criticism. Furthermore, the second ground regarding sentencing balance was deemed infounded because the appellate court's discretionary evaluation of prior criminal records and procedural conduct falls outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific legal critique, and discretionary sentencing evaluations by the court of first instance are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific argumentation discretionary sentencing review reiteration of arguments criminal procedure law attenuazione libera della pena obbligo di ridurre il danno ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Tchakal Younes; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
258118); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla contestata aggravante e sulla recidiva, è manifestamente infondato.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, PG c/Della marchesina CRI
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2 n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TCHAKAL YOUNES (CUI 04JP5YH) nato il 12/03/1985 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tchakal Younes; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la Corte territoriale ha in primo luogo valorizzato, ai fini del diniego della invocata diminuente, la potenziale utilizzabilità della carta di credito ricettata ed il fatto che, nel caso di specie, l'imputato aveva più volte indebitamente usato la stessa per effettuare acquisti, così uniformandosi al principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale ma quello, non determinabile, derivante dalla possibilità di utilizzazione seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, PG c/Della marchesina CRI); il collegio di merito ha, in ogni caso, evidenziato i plurimi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e, dunque, il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'imputato che è un parametro di apprezzamento applicabile ove anche si accerti la lieve consistenza economica del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;

Sez. 2 n. 51818 del 06/12/2013/ Brunetti, Rv. 258118); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla contestata aggravante e sulla recidiva, è manifestamente infondato. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la Corte di appello si è pronunciata sul punto ( pag. 7 della sentenza impugnata) escludendo non solo il riconoscimento di attenuanti generiche ma anche l'invocato bilanciamento alla luce delle numerose condanne pregresse e del comportamento processuale volta ad addossare la responsabilità dei fatti a soggetti terzi per i quali non erano emersi elementi a carico; si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C