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Ordinanza — n. 41255/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding recidivism application under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41255/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by De Fusco Gonnelli Maila inadmissible due to a manifestly unfounded claim regarding the application of recidivism. The lower court correctly assessed the defendant's multiple prior convictions for profit-motivated crimes as evidence of increased criminal capacity, aligning with established Supreme Court precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; In cases of contested recidivism, the judge must concretely verify if the repetition of the offense is a true symptom of reprehensibility and danger, considering the nature of crimes, deviance type, offensiveness, temporal distance, and homogeneity.

Parole chiave

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recidivism application profit-motivated crimes criminal capacity assessment inadmissible appeal Italian Penal Code recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA (CUI: 01NSL20) nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di DE Fusco Gonnelli Maila; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha argomentato al riguardo dando conto delle plurime condanne riportate dall'imputata, nel corso di un esteso arco temporale e tutte per reati commessi a fine di lucro (furto, ricettazione e delitti in materia di stupefacente) e pertanto omologhi al fatto oggetto di giudizio che è stato quindi ritenuto espressivo di accresciuta capacità a delinquere; tale assunto è in linea con il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre