Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of argumentation and positive evidence for mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Maria Murolo's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for argumentation and evidence. The appellant challenged the lower court's finding of her responsibility in an online fraud case and the denial of generic mitigating circumstances and recidivism. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing new critical analysis, and that the denial of leniency was justified by the lack of positive elements and the defendant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 99 c.p.: An appeal must provide specific, argumentative criticism distinct from prior proceedings, and the denial of generic mitigating circumstances or recidivism is lawful when positive evidence of reduced culpability or lack of dangerousness is absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MARIA nato a FRATTAMAGGIORE il 17/06/1958 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Murolo Maria; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi ,gIC,stesst considerare non specifickma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, il collegio territoriale ha evidenziato il dato oggettivo ed incontestato della intestazione in capo all'imputata della carta Postepay sulla quale erano stati accreditati gli importi versati dalla persona offesa della truffa a titolo di pagamento del bene acquistato on line e mai ricevuto, dando altresì conto che tale carta di pagamento era stata attivata dalla stessa Murolo (e a lei personalmente consegnata) mediante la presentazione dei propri documenti di identità, di cui non aveva mai denunciato il furto e lo smarrimento; ha quindi ritenuto irrilevante la circostanza che l'indirizzo IP dell'inserzionista e l'utenza telefonica utilizzata per i contatti con l'acquirente non risultassero riconducibili all'imputata la quale, mettendo a disposizione la propria carta Postepay, aveva quantomeno concorso con altri all'azione fraudolenta fornendo un concreto e consapevole contributo causale ( pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
I giudici di appello hanno valorizzato, in ordine al diniego della diminuente, l'assenza di elementi positivi dando conto, altresì, dei plurimi precedenti specifici a carico dell'imputata (pagg. 4 e 5 della sentenza), in tal modo uniformandosi al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione della circostanza in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto delle plurime condanne riportate dall'imputata proprio per il delitto di truffa ialcune delle quali con pena sospesa e coeve al fatto oggetto di giudizio, ritenute pertanto espressiva di accresciuta capacità a delinquere e tale assunto è in linea con il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am