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Ordinanza — n. 41253/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely repetitive of lower court arguments lacking critical legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the conviction relied solely on finding household items at his residence, but the appellate court correctly applied the joint assessment of evidence rule by valuing both the search results and the barcode match between seized goods and the stolen credit card receipt. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a critical legal comparison with the lower court's factual and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 129, Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal that merely reproduces arguments already critically examined and dismissed by the appellate court, without offering a new effective comparison with the facts and law, is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments joint assessment of evidence barcode verification criminal procedure code idoneità all'edificazione azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNOTTA PAOLO nato a GALATINA il 25/12/1981 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giannotta Paolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dunque privo di un effettivo confronto critico con le ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum; che, invero, i giudici di appello non hanno fondato l'affermazione di colpevolezza sul mero ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di prodotti per la casa acquistati presso il Supermarc di Galatina, come sostenuto dal ricorrente; al contrario la Corte territoriale, in conformità al criterio di valutazione congiunta degli indizi, dettato dall'art. 192 cod. proc. pen, ha valorizzato due precise circostanze e cioè gli esiti della perquisizione domiciliare e la piena corrispondenza della merce rinvenuta in tale occasione con quella acquistata presso il supermercato utilizzando la carta di pagamento compendio di furto, come ricavabile dal confronto tra i codici a barre apposti su ciascun prodotto e lo scontrino fiscale di spesa (pagine 1 -2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.