Cassation appeal dismissed for late introduction of new legal grounds not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was introduced for the first time at this stage. The appellant argued violations of specific criminal code articles regarding the qualification of a penal institution, but these issues were not contested or raised during the appellate proceedings. The court ruled that such new legal grounds are inadmissible under the procedural code, which requires all legal violations to be proposed in the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 635, comma secondo n.1; Art. 625, comma primo n.7, cod. pen.: Legal grounds not raised in the second instance are inadmissible in cassation proceedings.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE VINCENZO nato a TARANTO il 20/03/1984 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leone Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 635, comma secondo n.1 e 625, comma primo n. 7, cod. pen. ed il vizio di motivazione, non è proponibile in questa sede. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata (pag.2) emerge che la questione relativa alla qualificazione dell'istituto penitenziario come stabilimento pubblico non era stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito. La censura in scrutinio deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte, con i motivi di appello, come stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.