Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and untimely constitutional citation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed in the appellate court and found the second ground inadmissible because it relied on a Constitutional Court decision made after the appeal was filed. Consequently, the appellant failed to meet procedural requirements for raising new legal violations at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: Appeals must not reiterate previously dismissed grievances, and new constitutional interpretations cannot be raised unless properly argued in the initial appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Moussa Osama Obeida Mabrouk Abdelmoet nato a Voghera il 15/05/2005 avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Osama Obeida Mabrouk Abdelmoet Moussa; ritenutoche il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 628, cod. pen., addebitato al ricorrente, nei termini di furto con strappo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello, e ivi puntualmente disattese (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ed è altresì manifestamente infondato giacché, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la disciplina normativa e con consolidata giurisprudenza, censura la motivazione del giudice di merito che tuttavia ha espresso il proprio convincimento con argomentazioni esenti da vizi logici e corrette in diritto, in quanto conformi al principio per il quale ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità. (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02) (si veda pag. 6 della sentenza impugnata con riferimento al requisito dell’immediatezza) sicché le argomentazioni proposte si caratterizzano quale lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 628, comma secondo, cod. pen., come reinterpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (attesa la data di decisione, successiva alla sentenza della Corte costituzionale evocata), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così